1. Al fine di consentire un costante processo di umanizzazione della nascita, l'assistenza ospedaliera deve garantire la possibilità di accessi e di permanenza in sala travaglio e in sala parto di un familiare o di altra persona gradita dalla partoriente, qualora la medesima ne faccia esplicita richiesta.
2. Al fine di facilitare l'instaurarsi di un corretto rapporto relazionale con i genitori ed assicurare la continuità del rapporto psico-affettivo, i presìdi ospedalieri pubblici e privati devono prevedere modelli organizzativi che consentano la vicinanza del neonato alla madre e la presenza del padre.
3. Deve essere, altresì, favorita, compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato e su espresso consenso della stessa, la dimissione precoce, protetta ed appropriata della madre e del figlio dall'ospedale e devono essere garantite la possibilità di controlli ambulatoriali ripetuti nonché, se necessarie, l'assistenza domiciliare integrata alla madre e al neonato nei giorni successivi al rientro al domicilio, realizzata mediante équipe itineranti di ostetriche, di infermieri specializzati nell'assistenza al neonato ed assistenti sociali.